Cee del 2002 numero 58 art. 16


1. L'articolo 12 non si applica agli elenchi giàprodotti o immessi sul mercato su supporto cartaceo o elettronico off-line prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
2. Se i dati personali degli abbonati a servizi pubblici fissi o mobili di telefonia vocale sono stati inseriti in un elenco pubblico degli abbonati in conformità con le disposizioni della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 11 della direttiva 97/66/CE prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva, i dati personali di tali abbonati possono restare inseriti in tale elenco pubblico cartaceo o elettronico, comprese le versioni con funzioni di ricerca inverse, salvo altrimenti da essi comunicato dopo essere stati pienamente informati degli scopi e delle possibilitàin conformità con l'articolo 12 della presente direttiva.

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