Cass. Pen. sez. II del 2019 numero 23098 (24/05/2019)




In tema di circonvenzione di incapace, non è necessario che, al momento dell'accertamento del fatto (consistente nell'induzione ad esprimere volontà testamentarie), non vi sia stata apertura della successione, atteso che, con riguardo alla tutela dei terzi, non è necessario che sia leso un loro diritto attuale ma è sufficiente un danno anche solo potenziale e indiretto. Pertanto, gli eredi legittimi di un soggetto che, per effetto dell'abuso del suo stato d'infermità o deficienza psichica, sia stato indotto a testare a favore dell'agente, debbono ritenersi danneggiati dall'attività illecita di quest'ultimo.

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