Cass. civile del 2002 numero 9735 (05/07/2002)


Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della publicità costitutiva, il valore costitutivo della iscrizione è limitato agli atti d'acquisto inter vivos, e non si estende ai trasferimenti per causa di morte o agli acquisti per usucapione, ed il conflitto tra l'acquirente per atto fra vivi dall'intestatario tavolare che abbia proceduto per primo ad iscrivere il suo diritto e chi abbia acquistato il bene per usucapione si risolve in base all'art. 5 del R.D. 28.3.1929 n.499 che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l'acquisto effettuato in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell'usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso della ordinaria diligenza.

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