Cass. civile del 1998 numero 4931 (16/05/1998)


Nell'arbitraggio le parti demandano al terzo arbitratore la determinazione, in loro sostituzione, di uno o più elementi di un contratto concluso ma incompleto; in mancanza di espressa qualificazione, da parte dei contraenti, del tipo di arbitraggio voluto, l'interpretazione del contenuto e dell'estensione dei poteri dell'arbitratore spetta al giudice di merito la cui pronunzia in proposito non è censurabile in sede di legittimità se conforme alle regole legali di ermeneutica e sorretta da motivazione immune da vizi. (Nella specie, in relazione alla natura ed estensione dei poteri della Commissione paritetica nazionale operante in base al C.C.N.L. per i dipendenti Enel, al S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un'ipotesi di arbitraggio rimesso all'"arbitrum merum" del terzo - come tale impugnabile solo per malafede di quest'ultimo -, ravvisando invece un'ipotesi di arbitraggio rimesso all'"arbitrum boni viri" dell'arbitratore, sia per la previsione di una preventiva istruzione e di una procedura di reclamo, sia per l'impossibilità che le determinazioni della Commissione si sottraggano al regime di annullabilità di rinunzia e transazioni ex art. 2113 cod. civ., in materia di diritti indisponibili quale il diritto alla qualifica).

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