Cass. civile del 1997 numero 7197 (05/08/1997)


Quando le clausole contrattuali contengono riferimenti a determinate situazioni, di fatto o di diritto, di carattere obiettivo, passate, presenti o anche future, il cui verificarsi o venire meno si presenti come indipendente dalla volontà dei contraenti e non costituisca oggetto di una loro specifica obbligazione, il giudice del merito dinnanzi al quale venga specificamente dedotto che tali riferimenti attengono ad un presupposto, comune ad entrambe le parti, del permanere del vincolo contrattuale o di una specifica clausola dello stesso, e danno vita pertanto ad una situazione di cosiddetta "presupposizione", non può esimersi dall'accertare la ricorrenza di quest'ultima, limitandosi a rilevare la mancanza di un espresso e testuale collegamento fra le dette circostanze e gli impegni contrattualmente assunti dalle parti, giacché è proprio l'assenza di un siffatto legame esplicito che identifica l'ambito stesso di operatività dell'istituto della presupposizione e impegna il giudice alla relativa indagine ermeneutica.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1997 numero 7197 (05/08/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti