Cass. civile del 1997 numero 3176 (28/01/1997)


L’indennitá prevista dall’art. 314 c.p.p. deve essere liquidata equitativamente. Ne consegue che il Giudice, benché abbia l’obbligo di motivare in ordine alla valutata equitá dell’indennizzo non è tenuto ad una determinazione dell’importo che tenga dettagliatamente conto delle eventuali varie voci di danno, visto che il legislatore ha costruito l’equa riparazione non come risarcimento del danno, sebbene come indennizzo, come atto dovuto di solidarietá nei confronti di chi è stato ingiustamente privato della libertá.

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