Cass. civile del 1996 numero 1657 (04/03/1996)


Con riferimento al divieto del patto commissorio, per stabilire la validità di un accordo contrattuale, quel che rileva non é il tipo di negozio utilizzato, ma lo scopo perseguito dalle parti e, nel caso di più negozi, il nesso teleologico tra gli stessi intercorrente, atteso che, qualunque negozio sia stato posto in essere, anche se astrattamente lecito, nondimeno é colpito da nullità, perché in frode alla legge, quando le parti hanno voluto conseguire risultati analoghi a quelli proibiti dall'articolo 2744. Il divieto del patto commissorio ha portata generale, con conseguente estensione a qualunque negozio mediante il quale le parti intendano realizzare il fine vietato dalla legge, anche al di fuori dell'anticresi, o della dazione di pegno o ipoteca. Ciò comporta che tutti i patti commissori (siano essi accessori o autonomi) sono nulli per illiceità della causa, in quanto contrari a norme imperative (artt. 1963 e 2744; patti commissori accessori), ovvero in frode alla legge (art. 1344; patti commissori autonomi).L'illiceità della causa, per contrarietà a norme imperative ovvero per l'utilizzabilità dello strumento negoziale per conseguire finalità contrarie a principi giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento (frode alla legge), ha valenza assoluta e determina nullità radicale e totale dell'intero negozio, del tutto inficiato, inidoneo e incapace di produrre effetti nei confronti di tutte le parti che ad esso hanno partecipato.

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