Cass. civile del 1995 numero 2135 (24/02/1995)


Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458, comma primo Codice civile) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali giá eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo a restituire la prestazione ricevuta e, nel caso in cui la stessa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i frutti (naturali o civili) percepiti ovvero, qualora di essi non sia possibile la restituzione, di corrispondere l'equivalente in danaro; siffatto obbligo restitutorio, al quale si aggiunge, per la parte colpevolmente inadempiente, quello del risarcimento del danno (art. 1453 comma primo ult. p. Codice civile) trovando titolo immediato nella sentenza che pronuncia la risoluzione, non può essere però affermato dal giudice in difetto di un'espressa richiesta della parte interessata.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1995 numero 2135 (24/02/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti