Cass. civile del 1995 numero 191 (05/01/1995)


La cd. presupposizione la quale ricorre allorquando una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata, presente o futura, di carattere obiettivo (la cui esistenza, il cui venire meno ed il cui verificarsi sia, cioè, del tutto indipendente attività o dalla volontá dei contraenti e non costituisca l'oggetto di una loro specifica obbligazione) possa, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, ritenersi tenuta presente dai contraenti medesimi nella formazione del loro consenso, come presupposto avente valore determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale - determina invalidità o la risoluzione del contratto quando la situazione presupposta, passata o presente, in effetti non sia mai esistita e, comunque, non esista al momento della conclusione del contratto, ovvero quella contemplata come futura (ma certa) non si verifichi. L'indagine diretta a stabilire se una determinata situazione di fatto o di diritto, esterna al contratto, sia stata dai contraenti, nella formulazione del consenso, tenuta presente secondo il delineato schema della presupposizione si esaurisce sul piano propriamente interpretativo del contratto e costituisce, pertanto, un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, era stata stipulata una convenzione con la quale una parte s'era obbligata nei confronti dell'altra a non effettuare scarichi in un canale. La sentenza di merito dichiara invalidità della detta convenzione, avendo accertato che essa era stata stipulata sul presupposto che il canale fosse di proprietà della parte in favore della quale era stata assunta l'obbligazione, essendone, invece, successivamente emersa la demanialità. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato l'impugnata sentenza).

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