Cass. civile del 1994 numero 7882 (27/09/1994)


Posto che il patto commissorio va definito come l'accordo con cui il debitore destina in proprietà definitiva al proprio creditore, a soddisfo parziale o totale del proprio debito, un bene in garanzia per l'ipotesi di propria inadempienza (senza alcuna previsione di stima del suo valore in base ai valori correnti in quel momento) sia con riferimento ad un debito che viene assunto contemporaneamente alla stipula dell'accordo, sia in relazione ad un debito precedentemente sorto, che venga prorogato, é nulla la vendita ad effetti traslativi immediati, che conclusa a garanzia di un debito preesistente del venditore e per un prezzo ad esso corrispondente, sia sottoposta alla condizione risarcitoria dalla successiva alienazione dello stesso bene ad un terzo per un maggiore prezzo con il conseguente pagamento del debito ed il trattenimento dell'eventuale supero da parte dell'originario alienante. Questo poiché, se anche non integra direttamente la previsione di cui all'art. 2744 Codice civile, costituisce comunque un mezzo per conseguire il risultato vietato da tale norma.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1994 numero 7882 (27/09/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti