Cass. civile del 1994 numero 6493 (09/07/1994)


La comunione legale fra coniugi, di cui all'art. 177, Codice civile, riguarda gli acquisiti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto preliminare concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali rispetto all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione. Ne consegue che il coniuge il quale concluda un contratto preliminare di acquisto di un immobile in nome della comunione legale, ma senza il consenso dell'altro coniuge (risultante da forma scritta), deve considerarsi falsus procurator, con riguardo al coniuge non stipulante, il quale, ove non intervenga ratifica, rimane estraneo al rapporto e non riveste, pertanto, la qualità di litisconsorzi necessario nei giudizi aventi ad oggetto quel contratto.

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