Cass. civile del 1994 numero 5805 (15/06/1994)


Il mutuo cosiddetto di scopo (concesso, nell'ipotesi, a norma della legge n. 949 del 1952 e della legge Regionale Emilia-Romagna n. 14 del 1982) si perfeziona nel momento in cui si forma l'accordo sulle varie clausole, di modo che l'erogazione della somma rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione a carico del mutuante, mentre il mutuatario assume l'obbligo di corrispondere gli interessi, nella misura agevolata prevista, e di realizzare l'obiettivo in vista del quale l'erogazione del danaro ha avuto luogo, incorrendo, in caso contrario, nella risoluzione del rapporto, in quanto la permanenza del vincolo é subordinata all’immutabilità delle circostanze considerate all'atto della stipulazione. Pertanto l'aumento del tasso dovuto dal mutuatario - intervenuto durante l'esecuzione del rapporto a seguito di legittimo provvedimento della autorità regionale - e la subordinazione del contributo statale alla effettiva applicazione del nuovo tasso comportano la modifica della situazione originaria e, nel caso in cui il mutuatario non vi si adegui, determinano la risoluzione del rapporto, venendo meno l'interesse in vista del quale il mutuante aveva assunto il proprio impegno.

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