Cass. civile del 1994 numero 3706 (18/04/1994)


Per il mandato a stipulare una compravendita immobiliare, essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, é necessario che risultino per iscritto sia la proposta del mandante che l'accettazione del mandatario, anche se non espresse contestualmente; ne consegue che la ricognizione dell'avvenuto conferimento del mandato contenuta in una lettera proveniente da una delle dette parti, anche se accompagnata da una quietanza, non configura la documentazione necessaria approvare l'incontro dei consensi.

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