Cass. civile del 1994 numero 1731 (22/02/1994)


Ai fini della individuazione del cosiddetto leasing traslativo non é sufficiente la modesta entità del prezzo del riscatto - potendo questa sussistere anche nel leasing cosiddetto di godimento ed essere solo indice del disinteresse della società di leasing per la sorte del bene, una volta realizzato l'interesse finanziario con l'esaurimento del piano di ammortamento del credito - ma è necessaria l'effettiva intenzione delle parti contraenti, che tradotta nell'accordo negoziale, con riguardo al prevedibile e previsto (al momento del contratto) scarto finale tra valore del bene e prezzo di opzione (in virtù della natura del bene e della voluta non coincidenza temporale tra la durata del leasing e la sensibilmente superiore durata di consumazione economica del bene), importi al termine del rapporto la necessitá del riscatto per l'utilizzatore del bene.

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