Cass. civile del 1993 numero 7504 (08/07/1993)


Il contratto misto di trasporto di cose per via marittima e terrestre, ancorché‚ caratterizzato dall'assoluta prevalenza del tratto marittimo, non rientra nell'ambito di alcuna delle ipotesi particolari oggetto della normativa speciale prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 25-8-1924, ratificata dallo Stato italiano con RDL 6-1-1928, n. 1958 e convertita in legge 19-7-1929, n. 1638, posto che questo attiene unicamente al contratto di trasporto che si svolge esclusivamente per via marittima, e rimane assoggettato esclusivamente alla disciplina del Codice civile.

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