Cass. civile del 1993 numero 5065 (29/04/1993)


Poiché‚ la c.d. risoluzione (rectius: scioglimento) del contratto per mutuo dissenso, a differenza della risoluzione per inadempimento, non ha, in difetto di specifica disposizione negoziale, l'effetto retroattivo che per questa ultima é previsto invece dalla norma di cui all'art. 1458 primo comma, Codice civile, alla stessa non consegue il ripristino dello status quo ante.

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