Cass. civile del 1992 numero 8454 (11/07/1992)


In tema di locazione finanziaria, l'applicazione analogica dell'art. 1526 Codice civile, - il quale, con riferimento al contratto di vendita con riserva della proprietà e per il caso di inadempimento del compratore, prevede la restituzione da parte del venditore delle rate riscosse (salvo il diritto ad un equo compenso ed al risarcimento del danno) - mentre non é ammessa quando ricorra la figura tradizionale di leasing, in cui la durata del contratto coincide con la vita economica e tecnologica del bene, é ammessa quando, al momento della stipulazione del contratto, si preveda che il bene conservi, alla fine del rapporto, un valore ben superiore al prezzo di opzione, poiché‚ in questa ultima ipotesi la concessione in godimento del bene assume una funzione strumentale rispetto alla vendita, con la conseguenza che i canoni scontano, oltre al corrispettivo del godimento, anche le rate di prezzo in relazione alla futura vendita.

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