Cass. civile del 1992 numero 6383 (27/05/1992)


Il contratto preliminare di vendita di cosa futura ha come contenuto delle obbligazioni delle parti soltanto la stipulazione di un successivo contratto definitivo e si distingue dalla vendita di cosa futura che si perfeziona ab initio ed attribuisce lo ius ad habendam rem nel momento in cui la cosa viene ad esistenza. Ne consegue che, da un lato, prospettata in primo grado soltanto la prima di dette ipotesi negoziali, é preclusa, dal divieto di ius novorum di cui all'art. 345, Codice di procedura civile, la prospettazione dell'altra per la prima volta in fase di gravame e, dall'altro che, in caso di fallimento del promittente venditore, la circostanza che il giudice di primo grado, in accoglimento di domanda proposta dal promittente acquirente e dal medesimo trascritta, abbia pronunciato sentenza di trasferimento della cosa ex art. 2932, Codice civile, non esclude, fino al passaggio in giudicato di questa, che il curatore del fallito conservi la facoltà di scelta fra l'esecuzione del contratto e lo scioglimento di esso, in quanto l'art. 72, quarto comma della legge fallimentare quando si riferisce al passaggio della cosa in proprietà del compratore, come evento preclusivo di detta facoltà, ha esclusivo riguardo all'effetto traslativo prodotto dal contratto, cui non può essere assimilato il semplice effetto processuale che la sentenza di trasferimento ex art. 2932 cit. produce fino al momento del passaggio in giudicato.

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