Cass. civile del 1992 numero 4940 (24/04/1992)


L' art. 1664, secondo comma, cod. civ., che riconosce all' appaltatore il diritto ad un equo compenso in presenza di cause geologiche, idriche e simili determinanti una sopravvenuta onerosità per l'appaltatore medesimo, eccedente i limiti delle prestazioni contrattuali, con l'uso dell'aggettivo "simili" riconosce soltanto altre cause che presentino le stesse qualità e caratteristiche di quelle precedenti esplicitamente menzionate e non anche le sopravvenienze oggettive di tipo diverso dalle cause naturali quantunque produttive effetti analoghi o simili, tra le quali il fatto dell'uomo, che non abbiano sostanzialmente mutato il regime geologico o idrico del suolo del mare. (Nella specie, la corte suprema, enunciando il suesposto principio, ha confermato la decisione del giudice di merito la quale aveva escluso che nella previsione dell' art. 1664, secondo comma, c.c. rientrasse il fatto dell'uomo costituito dalla presenza di una mina inesplosa nel trato di mare che doveva essere dragato dall' appaltatore).

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