Cass. civile del 1992 numero 11115 (02/10/1992)


Nella società per azioni il dipendente (o anche il funzionario) va distinto dagli organi della stessa deputati all' azione esterna (forniti cioè di ciò che la legge qualifica come potere di rappresentanza: art. 2384 c.c.), che sono gli amministratori; ne consegue che solo con riferimento a tali soggetti è applicabile la cosiddetta teoria organica in virtù della quale la persona fisica che agisce per l' ente non è un rappresentante, ma è lo strumento di diretta imputazione dell' attività giuridica all' ente, mentre il dipendente può assumere poteri di rappresentanza solo in forza e nei limiti delle funzioni di procuratore o commesso ad esso attribuite.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1992 numero 11115 (02/10/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti