Cass. civile del 1991 numero 9025 (22/08/1991)


L'istituto dell'impresa familiare, come emerge dall’art. 230 bis, Codice civile - che prevede l’applicabilità della relativa disciplina a condizione che non sia configurabile un diverso rapporto - ha natura residuale o suppletiva, in quanto diretto ad approntare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, in passato ricondotti ad una causa affectionis vel benevolentiae o ad un contratto innominato di lavoro gratuito. Pertanto, per potere configurare, attività di uno dei coniugi, una concreta collaborazione all'impresa suddetta, non é sufficiente il solo fatto dell'adempimento di doveri istituzionalmente connessi al matrimonio - come quello di contribuire, in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacitá di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni della famiglia e di provvedere alle esigenze della prole - ma é necessario un apporto tale da poter rendere riscontrabile in esso un rapporto di lavoro per l'impresa, che deve avvantaggiare il coniuge imprenditore e l'intero nucleo familiare, senza limitarsi ad una generica collaborazione domestica.

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