Cass. civile del 1991 numero 9024 (22/08/1991)


Il contratto di formazione e lavoro - cui, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del DL 30-10-1984, n. 726 (convertito con legge 19-12-1984, n. 863), si applicano, in quanto non derogate dallo stesso DL, le norme sui contratti di lavoro a termine - esige, a pena di nullità, la forma scritta (in relazione alla necessità dell'indicazione della sua durata, nell'ambito di quella massima legislativamente prevista, ed all'obbligo di notificazione del contratto all'ispettorato del lavoro); il medesimo contratto é altresì nullo, per mancanza della sua causa propria (consistente nello scambio fra lavoro, retribuzione e addestramento professionale dei giovani in attesa d'inserimento ed occupazioni in attività produttive), ove stipulato in costanza di un rapporto di lavoro già costituito a tempo indeterminato.

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