Cass. civile del 1990 numero 8219 (11/08/1990)
La successione nei contratti prevista dall'art. 2558 Codice civile, nel caso di cessione di azienda, é istituto diverso dalla cessione del contratto di cui agli art. 1406 segg. Codice civile, in quanto può intervenire in qualsiasi fase del rapporto contrattuale, purché‚ non del tutto esaurito, e quindi anche nella fase contenziosa, inerente ad una domanda di esatto adempimento, di garanzia per vizi o di risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che il cessionario dell'azienda assume la posizione di successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi ed agli effetti dell'art. 111 Codice di procedura civile.