Cass. civile del 1990 numero 7208 (11/07/1990)


Secondo la norma di cui all'art. 1664 c.c. il diritto dell'appaltatore alla revisione del prezzo dell'appalto è legato alla ricorrenza del presupposto che si verifichi una variazione del costo della manodopera o dei materiali, che abbia carattere di imprevedibilità, secondo un criterio di normalità, correlato alla figura dell'appaltatore medio, trovando tale regola applicazione a tutti gli aumenti intervenuti dopo la conclusione del contratto ed intendendosi la locuzione "manodopera" in senso ampio, suscettibile di far rientrare nell'ambito dei relativi aggravi di costo gli oneri d retribuzione degli operai e degli impiegati nonchè quelli per assicurazioni sociali e per vari contributi posti dalla legge a carico del datore di lavoro.

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