Cass. civile del 1990 numero 5026 (29/05/1990)


Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei bona matrimonii, manifestata all' altro coniuge, la delibazione, nella disciplina di cui agli artt. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847 (nel testo risultante a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 18 del 1982), deve ritenersi consentita anche se la relativa azione sia stata proposta dopo il decorso di un anno dalla celebrazione del matrimonio o quanto, dopo la celebrazione stessa, si sia verificata la convivenza dei coniugi, in difformità del disposto dell' art. 123 comma secondo cod. civ. in tema di impugnazione del matrimonio per simulazione, atteso che tale disposizione, pur avendo carattere imperativo, non costituisce un principio fondamentale dell' ordinamento statuale italiano.

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