Cass. civile del 1990 numero 1722 (05/03/1990)


Nel procedimento di separazione personale, l' esistenza di un accordo simulatorio, con l' intesa dei coniugi di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio, può assumere rilevanza, ai fini dell' addebito della separazione, (sotto il profilo) soggettivo, quale ragione del convincimento in buona fede del coniuge di non essere soggetto a detti obblighi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1990 numero 1722 (05/03/1990)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti