Cass. civile del 1990 numero 11916 (14/12/1990)


La disposizione dell'art. 2652, n. 2 Codice civile secondo la quale la trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda intesa ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni, relative all'immobile trasferito, eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della suddetta domanda, non opera in caso di mera annotazione dell'avvenuto frazionamento di ipoteca iscritta anteriormente alla tesi menzionata trascrizione, trattandosi di divisione di tale garanzia reale, avente, al pari di ogni atto divisorio, effetto retroattivo, con la conseguenza che la relativa annotazione si limita a rendere pubblico tale effetto, cui l'acquirente del bene deve sottostare, in quanto gli é opponibile l'iscrizione originaria, che é solo modificata.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1990 numero 11916 (14/12/1990)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti