Cass. civile del 1989 numero 596 (31/01/1989)


Ai fini di cui agli artt. 555, 556, 564 secondo comma e 746 cod. civ., nel caso in cui l' ascendente provveda con proprio denaro al pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal discendente, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l' attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinetario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell' immobile, poichè , secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest' ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario, nel quale, invece, non è mai entrato il denaro utilizzato per l' acquisto.

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