Cass. civile del 1989 numero 2524 (25/05/1989)


A seguito della sentenza 7-4-1988 n. 404 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 6 legge n. 392 del 1978 (cosiddetta sull'equo canone) nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione stipulato dal conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia prole naturale - nell'ipotesi di allontanamento, per qualsiasi motivo (nella specie, per contrarre matrimonio con altra donna), del conduttore dall'immobile locato, la convivente more uxorio, che rimanga nell'immobile stesso con la prole naturale nata dalla loro unione, ha diritto di succedere nel contratto, ancorché‚ la convivenza sia sorta nel corso della locazione e senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza.

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