Cass. civile del 1989 numero 1993 (28/04/1989)


Stante il carattere generale della previsione del contratto a favore di terzo ex art. 1411, Codice civile, é ammissibile la stipulazione di un contratto preliminare (nella specie, di lavoro subordinato) a favore di un terzo, non ostandovi né la mancata corrispondenza tra il soggetto che si impegna e quello che ha diritto di avvalersi dell'esecuzione ex art. 2932, Codice civile, né la circostanza che il terzo non sia determinato, purché‚ sia determinabile, talchè, la prestazione può esser prevista anche a beneficio di un soggetto non ancora giuridicamente esistente, quale una società da costituirsi su iniziativa degli stessi contraenti, che viene ad acquistare i diritti derivanti dal contratto medesimo solo al momento della sua costituzione.

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