Cass. civile del 1988 numero 4469 (07/07/1988)


I coeredi che rinunciano a far valere il testamento dividendo convenzionalmente fra loro i beni facenti parte della successione, pongono in essere un negozio di disposizione delle loro quote per il quale si richiede la redazione dell'atto scritto a pena di nullità se nella successione sono compresi dei beni immobili; peraltro tale scrittura privata é valida ed efficace ancorché‚ la sua sottoscrizione non sia autenticata, perché‚ l'autenticità della firma non é un requisito di validità della scrittura ma é richiesta unicamente ai fini della trascrizione.

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