Cass. civile del 1988 numero 3466 (19/05/1988)


La prelazione convenzionale, analogamente a quella legale, non ha natura reale, ma obbligatoria e, non essendo riconducibile alla promessa di stipulare, é insuscettibile di esecuzione coattiva.Pertanto, essendo efficace e vincolante per i soli contraenti e non per i terzi estranei, l'acquisto di questi ultimi dal promittente la prelazione, inadempiente al relativo patto, non é soggetto a caducazione a seguito della pretesa di riscatto esercitata dal promissario della prelazione, che é titolare soltanto dell'azione personale risarcitoria nei confronti dell'inadempiente.

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