Cass. civile del 1988 numero 2613 (28/03/1988)


La norma del terzo comma dell'art. 1385, Codice civile stabilendo che, se la parte non inadempiente preferisce domandare la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno é regolato dalle norme generali, non ha affatto inteso negare alla medesima il diritto di esigere il doppio della caparra, previsto dalla stessa norma in caso di recesso dal contratto della parte non inadempiente che la caparra abbia versato, ma ha voluto dare a tale parte, che agisca in risoluzione, la possibilità di conseguire un piú cospicuo ristoro patrimoniale quando il danno superi quello preventivamente determinato con la clausola che fissa l'importo della caparra.

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