Cass. civile del 1987 numero 9485 (21/12/1987)


Il principio posto nell'art. 1398 secondo cui degli atti posti in essere dal falsus procurator risponda esclusivamente costui a titolo di danno nell'ipotesi in cui il terzo abbia confidato senza sua colpa in capo al medesimo del potere rappresentativo, non trova applicazione in caso di rapporto organico, atteso che attività dell'organo, tranne eccezioni ben determinate (attività assolutamente nulla, attività dell'organo incompetente nei confronti di un terzo in malafede, attività non riferibile all'ente) si configura giuridicamente quale attività dell'ente stesso, compresa quella compiuta dall'organo fuori dai limiti delle sue attribuzioni, ove il terzo nei cui confronti è stata compiuta non l'abbia, senza sua colpa e malgrado l'uso dell'ordinaria diligenza, rilevato.

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