Cass. civile del 1987 numero 8824 (27/11/1987)


In tema di regime patrimoniale della famiglia, nella disciplina introdotta dalla legge 19-5-1975, n. 151, la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167, Codice civile e comportante un limite alla disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni familiari, va compresa fra le convenzioni matrimoniali, e, pertanto, é soggetta alle disposizioni dell'art. 162, Codice civile, circa le forme delle convenzioni medesime, vi incluso il terzo comma, che ne condiziona l'opponibilitá ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo stesso, per gli immobili, di cui all'art. 2647, Codice civile, resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta opponibilità.

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