Cass. civile del 1987 numero 6071 (11/07/1987)


L'art. 100, comma 4, disp. att., Codice civile, che esclude (fino all'attuazione del registro delle imprese) che gli imprenditori individuali siano soggetti a registrazione, non postula anche l’inapplicabilità, nei loro confronti, del comma primo, dell'art. 2556, Codice civile, che richiede ad probationem l'atto scritto per i trasferimenti della proprietà o del godimento di un'azienda relativa ad un'impresa soggetta a registrazione (esclusi i piccoli imprenditori, a norma dell'art. 2202, Codice civile).L'art. 2556, comma 1, Codice civile, ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non é applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non é soggetta ad alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni).

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