Cass. civile del 1987 numero 5906 (07/07/1987)


L’invalidità dei contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale, per difetto di iscrizione del professionista all'albo, si riferisce soltanto alle attività che la legge prescrive siano poste in essere esclusivamente da professionisti abilitati all'esercizio professionale, mentre per ogni altra attività, anche se abitualmente svolta da professionisti iscritti in albi speciali e anche se la relativa tariffa venga indicata in un'apposita voce e valutata con un particolare compenso, vige in Italia la regola generale della libertà per ogni soggetto, residente o non residente, di svolgere la propria attività lavorativa. Pertanto, nel caso di consulenza legale extragiudiziale svolta in Italia da soggetto, anche straniero, non iscritto all'albo professionale forense, la prestazione contrattuale é é pienamente lecita e va retribuita, senza che per il compenso possa applicarsi obbligatoriamente la tariffa professionale.

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