Cass. civile del 1987 numero 2555 (12/03/1987)


A norma dell'art. 1 della legge 23-11-1939, n. 1815 sono validi, sempre che non contengano clausole contrastanti con le prescrizioni dalla stessa norma fissate in ordine alla denominazione dell’ufficio e all'indicazione dei nomi e dei titoli professionali dei singoli associati, gli accordi conclusi, da professionisti legittimati, per l'esercizio congiunto di professioni cosiddette protette (il cui esercizio richiede un titolo specifico di abilitazione ed un'apposita autorizzazione), al fine della ripartizione di spese e compensi. Per la validità dell'accordo (riguardante, nella specie, attività legale) é necessario, inoltre, che sia rispettato il principio della personalità della prestazione professionale, nel senso che l'associante rimane l'unico titolare attività affidatagli e l'esclusivo responsabile (oltre che l'unico creditore del compenso) nei confronti del cliente, stabilendo l'impostazione e la linea dello svolgimento dell'opera, dirigendo ed organizzando il lavoro degli altri associati, i quali assumono la veste di sostituti o di ausiliari ai sensi dell'art. 2232, Codice civile, ossia di collaboratori tecnici. Tali accordi costituiscono contratti di associazione sui generis, autonomi e diversi da quelli regolati dall'art. 2549, Codice civile (associazione in partecipazione).

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