Cass. civile del 1987 numero 2320 (05/03/1987)


Il principio della dichiarativitá della divisione, di cui all'art. 757, Codice civile, opera inderogabilmente con riguardo unicamente alla retroattività dell'effetto distributivo. Per cui ciascun condividente é reputato titolare sin dal momento della successione dei (soli) beni concretamente assegnatigli od attributigli e dei relativi frutti non separati. Viceversa per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente manente comunione (come i crediti derivanti da diminuzione di valore della cosa dovuta a fatto lecito, o ad un atto lecito quale la espropriazione ovvero ad un negozio posto in essere dai coeredi, quale quello costitutivo di diritti reali limitati) il suddetto principio non ha ragione di operare e tali incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e cosi automaticamente alla titolarità pro-quota di ciascun coerede.

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