Cass. civile del 1987 numero 2255 (04/03/1987)


In tema di appalto di opere pubbliche, perfezionatosi a seguito di atto di aggiudicazione, il visto prefettizio, che costituisce atto di controllo sotto il profilo della legittimità e del merito, opera come "condicio iuris" in relazione all' efficacia del contratto ed all' eseguibilità delle reciproche prestazioni, salva l' ipotesi eccezionale in cui, per ragioni di urgenza e con espresso provvedimento, sia stata disposta l' esecuzione anticipata. Pertanto, in pendenza dell' approvazione, non è configurabile una responsabilità contrattuale della P.A. che possa essere fatta valere dal privato mediante azione di risoluzione per inadempimento, posto che la risolubilità del contratto presuppone la sua eseguibilità. In tale periodo la P.A. è tenuta a comportarsi secondo buona fede contrattuale sicché qualora quell' attività di controllo sia impedita o frustrata per il suo comportamento colposo o doloso (nella specie: per l' omessa redazione del contratto formale di appalto, o per la mancata trasmissione di esso all' autorità di controllo) la P.A. incorre in responsabilità "in contrahendo" di cui all' art. 1337 cod. civ., mentre non può trovare applicazione la finzione legale di avveramento di cui all' art. 1359 cod. civ., che concerne la condizione quale requisito convenzionale accidentale.

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