Cass. civile del 1987 numero 173 (14/01/1987)


L' art. 1664, comma 2, c.c., il quale prevede il diritto dell'appaltatore ad un equo compenso per difficoltà di esecuzione sopravvenute, derivanti da cause geologiche, idriche e simili, si riferisce alle difficoltà provocate da cause naturali e, pertanto, non può trovare applicazione con riguardo a situazioni oggettive di diversa consistenza, come il fatto del terzo, per le quali resta operante la disciplina generale dell'art. 1467 c.c., in tema di onerosità sopravvenuta nel contratto a prestazioni corrispetive.

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