Cass. civile del 1986 numero 7064 (29/11/1986)


In tema di obbligazione naturale, poiché‚ il secondo comma dell'art. 2034, Codice civile, sancisce che i doveri del tipo considerato non producono altri effetti all'infuori dell’irreperibilità prevista nel comma precedente, l'autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa di pagamento produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico, né può trasformare la natura di quel dovere mediante novazione.

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