Cass. civile del 1986 numero 4650 (19/07/1986)
Nel vigore del Codice civile del 1865, il quale non contempla le associazioni ed i Comitati, la devoluzione dei beni costituenti il fondo comune di un ente morale di fatto, vi inclusi gli immobili, a seguito dell'estinzione dell'ente medesimo, resta regolata dalle clausole dello statuto, quale espressione della volontá negoziale degli associati o promotori, dovendosi escludere, in contrasto con dette clausole, un diritto dei partecipanti alla ripartizione dei beni stessi, indipendentemente dal fatto che siano stati acquistati con loro denaro, ovvero con somme raccolte mediante pubblica sottoscrizione.(in Giur. it., 1987, I, 1, pag. 1230 con nota di C. Scognamiglio