Cass. civile del 1986 numero 1113 (24/02/1986)


La condizione meramente potestativa consiste in un fatto il cui compimento o la cui omissione non dipende dalla volontá di un terzo, ma dal mero arbitrio del debitore. (Nella specie la Suprema Corte in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito, con cui si era ritenuto che non contenga una condizione meramente potestativa la clausola contrattuale con cui l'efficacia del contratto sia subordinata al rilascio della licenza edilizia da parte della P.A.)

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