Cass. civile del 1985 numero 545 (30/01/1985)


Ai sensi del secondo comma dell'art. 1495, Codice civile il compratore il quale abbia denunziato il vizio della cosa vendutagli entro otto giorni dalla scoperta e prima dell'anno dalla consegna, può sempre fare valere la garanzia per vizi in via di eccezione, anche dopo il decorso del termine annuale di prescrizione della relativa azione, sempre che sia stato citato in giudizio per l'esecuzione del contratto, con la conseguenza che lo stesso non può invocare tale principio nel giudizio per la risoluzione della compravendita che egli stesso abbia instaurato senza che da parte del venditore sia stata domandata l'esecuzione del contratto, cui correlare quella eccezione.

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