Cass. civile del 1985 numero 136 (18/01/1985)


Allorquando il riconoscimento del debito e la promessa di pagamento sono contestuali alla confessione di fatti o di situazioni sfavorevoli al dichiarante, i quali costituiscono la causa giustificatrice del negozio ricognitivo o promissorio, la revoca della confessione, avvenuta a norma dell'art. 2732, Codice civile, determina l'automatico annullamento della ricognizione del debito o della promessa di pagamento per difetto di causa di tali negozi, senza che sia necessario applicare, al fine dell'annullamento dei medesimi, la disciplina relativa all'errore in tema di contratti.

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