Cass. civile del 1984 numero 6106 (26/11/1984)


Ai sensi dell'art. 1664, comma 2, applicabile anche al contratto di appalto di opere pubbliche, il diritto dell'appaltatore ad un equo compenso per difficoltà di esecuzione, derivanti da cause geologiche, idriche, e simili, postula che detti eventi non siano stati oggetto di previsione contrattuale, e pertanto va escluso ove le disposizioni del capitolato speciale neghino ogni indennizzo all'appaltatore per il verificarsi degli eventi medesimi.

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