Cass. civile del 1984 numero 4630 (06/08/1984)


Ai fini della prelazione agraria, la comunicazione, a norma dell'art. 8 della legge n. 817 del 1971 (che ha modificato l'art. 8 della legge n. 590 del 1965) deve contenere, quale requisito essenziale, il nome del promissario acquirente per consentire al coltivatore di valutare il proprio interesse all'esercizio in concreto del diritto di prelazione, tenendo conto anche del nuovo titolare del rapporto agrario, ove non si avvalesse di tale diritto. Conseguentemente l'onere della comunicazione non é assolto qualora, nel preliminare trasmesso, manchi il nome del promissario acquirente ovvero qualora pur essendo indicato tale nominativo nel contratto definitivo risulti come acquirente una persona diversa.

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