Cass. civile del 1984 numero 4199 (18/07/1984)


L'art. 2603, primo comma, Codice civile, che prevede la forma scritta, a pena di nullità, per il contratto di consorzio, si riferisce ai consorzi fra imprenditori per il coordinamento della produzione e degli scambi e, pertanto, non é applicabile al consorzio costituito tra proprietari d'immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, il quale, non rientrando in nessuna delle categorie tipiche disciplinate dal Codice o dalle leggi speciali, configura un'associazione non riconosciuta, che - costituita sul presupposto di un'obiettiva coincidenza di determinati bisogni o interessi ed allo scopo di provvedere con organizzazione comune al loro migliore soddisfacimento - é regolata dagli accordi degli associati e dagli art. 36 e segg., Codice civile, nonché‚ da ogni altra norma applicabile alle associazioni prive di personalità giuridica, ne consegue che, per quanto riguarda i requisiti di forma dell'atto costitutivo di tale associazione, la necessita, per legge, della forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) sussiste, ai sensi dell'art. 1350, n. 9, Codice civile, solo quando sia conferito il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato.

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