Cass. civile del 1984 numero 3940 (05/07/1984)


Poiché‚ ciascuno dei coniugi ha il diritto di condizionare il proprio consenso alla separazione personale ad un soddisfacente assetto dei propri interessi economici, sempre che in tal modo non si realizzi una lesione di diritti inderogabili, é valido un contratto preliminare con cui uno dei coniugi, in vista di una futura separazione consensuale, promette di trasferire all'altro la proprietà di un bene immobile, anche se tale sistemazione dei rapporti patrimoniali avviene al di fuori di qualsiasi controllo da parte del giudice che provvede ad omologare gli accordi di separazione, purché‚ tale attribuzione non sia lesiva delle norme relative al mantenimento od agli alimenti, e ció, altresì, a prescindere dalle condizioni economiche del coniuge beneficiario, una volta che il diritto al mantenimento, od agli alimenti, di questa ultimo sia stato cosi riconosciuto dal coniuge obbligato.

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